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venerdì 5 dicembre 2008

Surroga e sostituzione del mutuo

Dal 2007 cambiare il proprio mutuo casa costa meno, grazie alla riduzione o cancellazione della penale di estinzione. Inoltre, la Legge n. 40/2007 (Legge Bersani) e la Legge Finanziaria hanno stabilito costi nulli per la surroga o portabilità, una procedura semplificata per “trasferire” il proprio mutuo da una banca ad un’altra e modificare i parametri del mutuo stesso (senza variare il debito residuo), rendendo ancora più facile e conveniente la sostituzione del vecchio mutuo.

Grazie alla surroga, in base alle tue esigenze potresti, ad esempio:

cambiare il tipo di tasso (fisso, variabile o misto) che avevi scelto;
abbassare il peso degli interessi sulle rate, riducendo il costo del debito;
allungare la durata del mutuo (fino a 40 anni) e di conseguenza ridurre l’importo delle rate.
Se lo desideri, oltre all’importo per estinguere il tuo mutuo, puoi ottenere una rilevante somma aggiuntiva che potrai utilizzare come preferisci. Tieni conto che il valore degli immobili in Italia è cresciuto in media di oltre il 40% negli ultimi 5 anni: puoi così trasformare subito in liquidità l’aumento di valore del tuo immobile. In tal caso la sostituzione del mutuo avviene mediante una procedura differente dalla surroga, comunque con costi molto ridotti.
Nel 2008 è stata anche definita una convenzione ABI - Ministero dell'Economia per rinegoziare i mutui a tasso variabile accesi fino al 28 Maggio 2008. Le banche, entro il 29 Agosto 2008, devono inviare ai clienti una lettera informativa sulle diverse soluzioni disponibili per chi vuole modificare il peso del proprio mutuo: surroga, sostituzione e rinegoziazione.
I clienti hanno tre mesi di tempo per comunicare se desiderano applicare le condizioni di rinegoziazione al proprio mutuo.

Con la rinegoziazione, le rate a partire dal Gennaio 2009 verranno calcolate secondo il tasso medio del 2006 e mantenute costanti. Il mutuo però resta a tasso variabile, e la differenza tra la rata originaria e quella costante si accumula su un conto aggiuntivo, che verrà rimborsato (sempre a rate costanti) solo dopo la fine della durata originaria del mutuo e con l’aggiunta degli ulteriori interessi maturati.

Si tratta quindi di una sorta di dilazione di pagamento, ma non è possibile determinare con certezza la durata ed il costo aggiuntivi del mutuo rinegoziato.